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Direttiva UE, l'opinione della Commissione sull'Art.13

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La Commissione Affari Sociali della Camera, in seguito alle audizioni dei giorni scorsi, ha espresso il suo parere in merito all'Art.13 del disegno di legge, già approvato in Senato, per il recepimento della Direttiva UE sulla protezione degli animali utilizzati in ricerca scientifica. L'Art.13 (ex 9 bis), stravolgendo i principi contenuti nella Direttiva Europea, è stato al centro delle polemiche delle ultime settimane e del dibattito nato in seguito allo sconcerto e alla preoccupazione della comunità scientifica.

La Commissione non modifica, di fatto, il testo originale prodotto dalla Commissione Rapporti con la UE del Senato. Tuttavia, viene fatta presente la necessità di attenersi alle indicazioni contenute nella Direttiva, con un richiamo esplicito agli esponenti del Governo.
Si tratta di un risultato importante, frutto di una corsa contro il tempo a cui hanno contribuito in modo determinante i membri della Commissione, il Presidente della stessa, onorevole Vargiu, Piergiorgio Strata e Silvio Garattini, che hanno preso parte alle audizioni.
Il Gruppo 2003 e Scienzainrete continueranno a seguire nei prossimi giorni l'evoluzione di questo percorso legislativo, con tutti i mezzi con cui hanno sostenuto finora questa battaglia.


PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013
 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato)


La XII Commissione (Affari sociali),

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

            rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;

            considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere b), d) - con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale - e) ed f) - soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure “più rigorose” di quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall’articolo 2 della direttiva medesima;

            preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui iter subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;
            considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell’articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l’adozione di appositi atti di indirizzo;

            esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell’Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l’assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,

                                 DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all’articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all’obbligo di conformarsi alla normativa europea nell’applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia     all’Unione europea – Legge europea 2013”
(C. 1327 Governo, approvato dal Senato)

La XII Commissione (Affari sociali),

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato);

            considerate, in particolare, le disposizioni recate rispettivamente dagli articoli 14 - che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; 15 - che detta disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi; 16 - che reca alcune norme tese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici; 17 - che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, recante la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di evitare incertezze da parte degli operatori sull’obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, 

                                    DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 5 del suddetto articolo 16, un termine per la emanazione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, nonché la esclusione della sperimentazione e l’importazione di materie prime testate su animali.


PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno   2012 (Doc. LXXXVII, n. 1)

La XII Commissione (Affari sociali),

            esaminata, per la parte di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);

            preso atto, in particolare, del ruolo assunto dall’Italia nell’ambito dei lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo istituito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera;

rilevato, altresì, il contributo fornito dal Ministero della salute ai fini dell’elaborazione della nuova normativa sui dispositivi medici;

preso atto, con riferimento al settore dell’igiene, sicurezza degli alimenti e nutrizione, della posizione assunta dall’Italia in merito alla controversa questione concernente la modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 concernente la revisione dell’ispezione delle carni;

considerato, inoltre, l’impegno del Governo a seguire con attenzione l’attuazione della iniziativa–faro "Una piattaforma europea contro la povertà e l’emarginazione", lanciata dalla Commissione europea nell’ambito della Strategia Europa 2020, l’impegno profuso per la promozione degli obiettivi dell’anno, sul piano sia nazionale che europeo, con riferimento alla celebrazione dell’Anno europeo 2012 dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, nonché il ruolo assunto dall’Italia sul fronte delle politiche antidroga, soprattutto per quanto concerne il contributo alla realizzazione della nuova Strategia Europea 2013-2020;

rilevata, in generale, una certa difformità per quanto concerne la trattazione dei diversi temi afferenti ai capitoli della salute e delle politiche sociali, nel senso che in determinati casi emerge chiaramente la posizione assunta dal Governo italiano mentre in altri la suddetta relazione si limita a elencare l’attività svolta nell’ambito dei vari comitati e gruppi di lavoro attivi presso le istituzioni europee,

esprime

                                              PARERE FAVOREVOLE 

con la seguente osservazione:

nell'ambito delle materie afferenti la competenza della Commissione affari sociali, si valuti l'opportunità di utilizzare criteri di maggiore omogeneità, in sede di predisposizione della futura relazione, dando conto delle precise posizioni assunte dal Governo italiano sui singoli provvedimenti oggetto di discussione presso le istituzioni europee.

Autori: 
Sezioni: 
Sperimentazione animale

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