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Aspetti di metodo scientifico a partire dal caso Stamina

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Sempre più spesso la magistratura si trova a dover agire su casi in cui la scienza e il suo metodo giocano un ruolo importante, dalla medicina alla sismologia, all’ambiente.
La recente vicenda di Stamina e le controverse decisioni che sono state prese anche a favore di una terapia non fondata scientificamente ha messo di nuovo in luce il bisogno di un dialogo più serrato fra scienza e giurisprudenza. Con questo incontro, organizzato dalla Scuola Superiore di Magistratura - Sezione Lazio, insieme al Gruppo 2003 per la ricerca scientifica, si intende avviare questo dialogo, dando alcuni strumenti di metodo che possano essere utili anche ai magistrati per discernere le regole basilari del corretto ragionamento scientifico

Interventi:

L’indipendenza del giudice è anche indipendenza dalla razionalità scientifica?
Amedeo Santosuosso – magistrato, Centro di ricerca interdipartimentale European Center for Law, Science and New Technologies, Università di Pavia
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La sperimentazione clinica: perché è necessaria
Silvio Garattini, ricercatore, IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
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Come individuare un ciarlatano scientifico con facili regole
Roberto Satolli, giornalista, Agenzia Zadig, Scienzainrete
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Convegno

prossimo articolo

Un 110 da abolire: il disegno di legge sull’AI rimedierà ai problemi del “Codice privacy”

La recente riforma dell’articolo 110 del Codice dei dati personali prometteva di sostenere la ricerca medico-scientifica, ma in realtà crea più problemi di quanti ne risolva. L’unica speranza, per la ricerca basata sui dati, è l’approvazione rapida del disegno di legge sull’AI.

Due norme, una approvata di recente e una ancora in fase di approvazione, hanno scosso la comunità scientifica italiana. La prima è la modifica dell’articolo 110 del Codice dei dati personali, che (apparentemente) semplifica la raccolta di dati per la ricerca medica ma in realtà la limita e la rende meno gestibile; l’altra è l’articolo 8 del disegno di legge sull’AI che prevede, nel rispetto della normativa comunitaria, un regime generale di semplificazione per l’uso anche secondario dei dati necessari alla ricerca medica e non solo, dunque, di quelli relativi alla salute.