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La pubblicità di AlmoNature era scorretta

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All’inizio di ottobre, il Gruppo 2003 per la ricerca scientifica, insieme a numerosi altri ricercatori italiani, avevano chiesto all’Istituto Autodisciplina Pubblicitaria, organismo preposto al controllo della comunicazione commerciale, di sospendere la pubblicità televisiva dell'azienda Almo Nature, trasmessa sui principali canali televisivi italiani.
Secondo i componenti del Gruppo 2003, la pubblicità che ha come protagonista una scimmia con la catena al collo dietro le sbarre e che senza giri di parole definisce la sperimentazione scientifica sugli animali "crudele" e "un delitto senza firma", viola gravemente il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale in particolare con riferimento all’art. 14: “È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati”.

Ieri è arrivata la risposta da parte dell’Istituto di vigilanza:

Segnalazione telecomunicato Almo Nature “La sperimentazione sugli animali è crudeltà”

rilevato sulle reti Mediaset e RAI nel mese di Ottobre 2013

La informiamo che il Comitato di Controllo ha contattato l’inserzionista per invitarlo a modificare la comunicazione, al fine di renderla conforme alla lettera e allo spirito dell’articolo 46 - Appelli al pubblico– del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

In particolare, il Comitato di Controllo ha ritenuto che non sia stata data sufficiente visibilità alla scritta che informava che l’iniziativa era sostenuta dall’inserzionista. Inoltre, la costruzione del messaggio non consentiva di cogliere chiaramente che quanto affermato rappresentava unicamente il punto di vista dell’inserzionista, in quanto riferirsi alla sperimentazione animale come un “delitto” è fuorviante, posto che si tratta comunque di una pratica regolamentata dalla legge. Eventuali espressioni di valore (“crudeltà”, “delitto”) potrebbero essere considerate diversamente solo laddove fossero unicamente ricondotte all’opinione dell’inserzionista sul tema e non, come nel caso di specie, ad affermazioni poste in termini perentori e oggettivi in contrasto con quanto prevede l’art. 46 citato.

L’inserzionista ha risposto che la campagna televisiva è cessata unitamente al richiamo all’interno del sito.

Il caso pertanto è stato chiuso.

Secondo quindi il giudizio del Comitato, la pubblicità era scorretta in quanto faceva passare come un'affermazione perentoria e oggettiva l'opinione dell'inserzionista (sempre lecita, quando non diffamatoria)

La tempistica nel processo di verifica da parte dell’IAP ha permesso però ad AlmoNature di cessare autonomamente la campagna. Si legge: il caso è chiuso, ma forse sarebbe stato meglio dire: “il danno è fatto”, dato che per molte sere milioni di italiani sono stati tempestati da un messaggio fuorviante, ingannevole e pesantemente diffamatorio.

Autori: 
Sperimentazione animale

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