
Quando il parlamento non legifera su questioni etiche controverse, il conflitto si sposta nei tribunali e nei laboratori. Lo dimostra il paradosso del dispositivo costruito dal CNR (e negato) per consentire il suicidio assistito, mentre la Francia risolve liberando finalmente una legge sul suicidio assistito.
In copertina: Palazzo Borbone, sede dell'Assemblea nazionale francese. Crediti: Mtzb/Wikimedia Commons. Licenza: CC BY 3.0
Ci sono voluti due anni, di sofferenze fisiche e psicologiche, una questione di legittimità costituzionale, un'ordinanza della Consulta, un mandato del Tribunale di Firenze e un prototipo costruito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche perché una donna di cinquantacinque anni, paralizzata dal collo in giù da una sclerosi multipla, potesse esercitare un diritto che la Corte costituzionale le aveva riconosciuto nel 2019. Libera, il nome di fantasia che si era scelta, è morta a casa sua il 25 marzo, attivando con lo sguardo una pompa infusionale. Quattordicesima persona in Italia ad accedere al suicidio medicalmente assistito, prima a farlo con un comando oculare.
La discussione che ne è seguita e intesa a cercare di dotare il paese di una legge per superare o per restringere i limiti politici e giuridici di una sentenza ritagliata sul caso Cappato/Fabiano, si è incagliata nella macchina: forse per evitare di fare una legge, e di ammettere che ci si è comunque infilati in un vicolo cieco politico e giuridico. Disquisizioni vuote: se esista un dispositivo certificato CE per l'autosomministrazione, chi abbia chiesto al Consiglio Nazionale delle Ricerche di fabbricarlo, se sia giusto che un ente pubblico di ricerca progetti una tecnologia per morire, se il CNR abbia oltrepassato i propri compiti…
Quel dispositivo non è nato da un'esigenza clinica: le interfacce a puntamento oculare e le pompe infusionali esistono da decenni e si comprano: qualunque ingegnere biomedico saprebbe assemblarle. È nato da un'esigenza giuridica, cioè dalla necessità di rispettare la distinzione normativa tra autosomministrazione ed etero-somministrazione. La macchina del CNR è una protesi giuridica, non una protesi medica. Non cura nulla e non risolve alcun problema terapeutico: serve a soddisfare una definizione legale dell'atto finale. È la prova materiale dell'incapacità del legislatore di decidere in forme congruenti con i diritti costituzionali dei cittadini italiani.
Che il bersaglio sia sbagliato lo dimostra la piega surreale presa dalle audizioni parlamentari, dove il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto l'ovvio, che non esiste una macchina certificata CE per il suicidio assistito di una persona paralitica, mentre il presidente del CNR Andrea Lenzi ha sostenuto di non essere al corrente di ciò che si faceva in un suo dipartimento. Il direttore di quel dipartimento, Emilio Campana, ha portato le prove documentali che Lenzi sapeva tutto e ora, per essersi comportato con correttezza etica e istituzionale, pare sotto attacco dai vertici.
Il problema della certificazione, comunque, si confuta da solo, non perché sia falso di fatto, ma perché lo è sul piano categoriale. La marcatura CE la rilasciano gli organismi notificati ai sensi del regolamento 2017/745 sui dispositivi medici, e nessun organismo notificato certificherà mai una macchina il cui scopo dichiarato non è diagnostico né terapeutico. Chiedere la certificazione di un dispositivo che per definizione non è un dispositivo medico non è una cautela regolatoria: è la forma tecnica dell'ostruzione. E che Lenzi, dopo aver chiesto al ministero della Salute un'«autorizzazione preventiva» giudicata superflua tanto dal Tribunale di Firenze quanto dall'Avvocatura dello Stato, dichiari oggi di non sapere, aggiunge imbarazzo, non informazione. L'ostruzione è il sintomo di una malattia dall'eziologia nota.
La storia di Libera
Ricordiamo la vicenda, perché la si racconta spesso al contrario. Il giudice fiorentino non ha aggirato la questione costituzionale: l'ha sollevata. Davanti a una donna che soddisfaceva tutti i requisiti fissati dalla sentenza 242 del 2019: patologia irreversibile, sofferenza intollerabile, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, piena capacità di decidere, ma che non poteva premere alcun pulsante, ha sollevato questione di legittimità sull'articolo 579 del Codice penale, l'omicidio del consenziente, perché è in quella fattispecie che sarebbe ricaduta la somministrazione da parte del medico. È stata la Corte, nel luglio 2025, a rispondere chiedendo con urgenza di verificare, in Italia e all'estero, se esistessero dispositivi idonei all'autosomministrazione. Quando è emerso che non esistevano, nel novembre 2025 il tribunale ha dato mandato al CNR di costruirne uno. A marzo il collaudo, la consegna, il decesso.
La protesi giuridica, dunque, non è l'espediente di un magistrato che schiva la domanda difficile: è stata prescritta dalla Corte costituzionale come alternativa a decidere sull'articolo 579. Il custode della Costituzione, messo di fronte a un diritto che aveva riconosciuto e che risultava ineseguibile, ha preferito ordinare un'ispezione del mercato mondiale della strumentazione biomedica piuttosto che dire se quel diritto valga anche per chi non può muovere un dito. Una questione di principio retrocessa a problema di ingegneria.
Un diritto che non si può esercitare
Se una persona soddisfa tutte le condizioni fissate dalla Consulta ma non è in grado di compiere il gesto finale che la legge richiede, il sistema entra in contraddizione con sé stesso: riconosce un diritto e ne rende impossibile l'esercizio, non per ragioni sostanziali ma per la descrizione dell'ultimo movimento. Non è una questione che si liquidi con slogan libertari né con richiami astratti alla sacralità della vita, perché non riguarda se il diritto ci debba essere - quello lo ha già stabilito la Corte - ma se possa dipendere dalla motilità residua del titolare. La soluzione attuale è affidarsi a eccezioni, ricorsi, ordinanze e dispositivi costruiti caso per caso: costruire una nuova macchina ogni volta che si presenta un nuovo corpo. Un modello giuridico difficile da difendere.
L'imbarazzo cresce nel confronto con ciò che il nostro ordinamento già ammette. Consideriamo legittimo accompagnare alla morte un paziente sospendendo i trattamenti di sostegno vitale e, nei casi previsti, con la sedazione profonda continua fino al decesso: procedure in cui il medico agisce, a volte d'accordo con il paziente, non di rado senza che questi lo sappia, cioè per pietà o d'intesa con i soli familiari, sapendo quale sarà l'esito e mettendolo in conto. Continuiamo però a impedire che lo stesso medico dia esecuzione alla richiesta consapevole di una persona completamente paralizzata che possiede tutti i requisiti riconosciuti dalla Corte. La differenza non è facilmente difendibile sul piano etico: lo è solo appellandosi a un'etica ipocrita. È il prodotto di una particolare costruzione giuridica dell'agire e del lasciar accadere. E invece di discutere apertamente quella costruzione, si fabbricano macchine, si convocano comitati, si coinvolgono enti di ricerca.
La svolta francese del 2026
Chi pensa che questo sia un vizio italiano dovrebbe guardare alla Francia, dove lo stesso meccanismo ha lavorato per cinquant'anni, se non altro con maggiore eleganza. Il dibattito sull'eutanasia nasceva nei primi anni Settanta: Jacques Monod, premio Nobel per la medicina e figura centrale dell'intellettualità francese, sosteneva pubblicamente il diritto all'eutanasia; nasceva un movimento culturale, e persino il quotidiano Le Monde difese l'eutanasia come diritto (1979). Si sarebbe potuto immaginare un percorso simile a quello olandese o belga. È accaduto l'opposto, e non per un rifiuto frontale. La risposta francese è stata sofisticata: a ogni ondata di domanda sociale ha corrisposto una controproposta tecnica. Alla richiesta di legalizzare l'eutanasia si è risposto con il rafforzamento delle cure palliative (legge Kouchner, 1999). Alla pressione dei casi emblematici (quello di Vincent Humbert su tutti, con la lettera a Chirac del 2002) con la legge Leonetti del 2005, che riconosceva il laisser mourir, interrompere trattamenti sproporzionati, continuando a vietare il faire mourir. Al riemergere del dibattito, la legge Claeys-Leonetti del 2016: sedazione profonda e continua su richiesta del paziente terminale. Ogni volta veniva concesso qualcosa, mai ciò che era richiesto; ogni volta la sofferenza riceveva una risposta tecnica che lasciava al medico il governo del processo del morire. Il Comitato consultivo nazionale di etica ha assecondato a lungo questa linea, prima di aprire con l'avis 139 del 2022 all'aiuto attivo a morire.
In Francia la controproposta tecnica era clinica, e serviva a preservare la giurisdizione medica sul morire. In Italia è stata ingegneristica, e serve a preservare la giurisdizione del diritto penale sulla descrizione dell'atto finale. In entrambi i casi si offre un dispositivo per non pronunciare una norma. E gli Ordini dei medici? In Italia la Federazione degli Ordini dei medici tutela gli interessi della categoria, mediandoli con la politica, con i pazienti ridotti a materiale di lavoro. In Francia il Conseil national de l'Ordre des médecins ha progressivamente abbandonato l'interdetto deontologico fino a rendersi disponibile a contribuire all'attuazione del nuovo quadro. I veri fattori di rallentamento, oltralpe, sono stati il calendario politico, le resistenze parlamentari (soprattutto al Sénat) e una lunga strategia istituzionale. La professione medica non ha difeso un principio immutabile: ha difeso una giurisdizione.
La legge adottata il 15 luglio 2026 segna una svolta. Il testo di Olivier Falorni è stato approvato in lettura definitiva dall'Assemblée nationale con 291 voti contro 241 e 29 astensioni, dopo che il 7 luglio il Sénat lo aveva respinto con una question préalable, rifiutandosi cioè perfino di esaminarlo. Il 16 luglio il presidente del Senato ha adito il Conseil constitutionnel, perciò la legge non è ancora promulgata. Il contenuto: l'aiuto a morire è fondato sull'autosomministrazione, ma prevede che, quando la persona non sia fisicamente in grado di compierla, la sostanza sia somministrata da un medico o da un infermiere. Una riga di testo, e il problema che ha impegnato per due anni la Corte costituzionale italiana, il Tribunale di Firenze e i laboratori del CNR semplicemente smette di esistere.
Soglie e criteri
Non è, quella francese, una liberalizzazione senza riserve. I criteri restano stretti: affezione grave e incurabile in fase avanzata o terminale, sofferenza refrattaria o insopportabile, volontà libera e informata, La legge esclude che la sola sofferenza psichica possa dare titolo all'accesso. Scelta che riflette prudenza clinica e politica, e che apre una questione di uguaglianza per cui nessuno ha una buona risposta: perché una sofferenza psichiatrica cronica, resistente ai trattamenti e vissuta come intollerabile, dovrebbe contare meno di una sofferenza fisica? Mah. La distinzione non si lascia fondare su un principio morale: recluta pregiudizi quasi animistici, il timore vago degli abusi e la difficoltà di valutare la capacità decisionale di quei pazienti.
Il che dice qualcosa di generale sulle soglie fissate dalle diverse giurisdizioni. Non sono dedotte da alcuna dottrina etica: l'Oregon ammette solo il suicidio assistito e pretende che sia il paziente a compiere l'atto (i paralitici completi come Libera, poveretti, devono continuare a partire). I Paesi Bassi e il Belgio, così come la Spagna, consentono l'eutanasia praticata dal medico e includono, entro limiti, alcune forme di sofferenza psichiatrica e lì il problema dell'autosomministrazione non esiste. La Svizzera costruisce tutto sull'assenza di motivazioni egoistiche in chi assiste, più che su criteri clinici, e anche lì Libera sarebbe stata esclusa per un capzioso requisito tecnico-giuridico. La Francia ha scelto una via intermedia. Sono compromessi storici, rinegoziati di continuo, che dipendono dagli equilibri fra parlamento, magistratura, professioni sanitarie e opinione pubblica.
Da questo, però, non discende che valga tutto: che un assetto valga l'altro. Al contrario: proprio perché le soglie non si deducono da alcuna verità morale e vanno negoziate, conta dove le si negozia. L'Italia è un caso quasi unico non perché abbia scelto una soglia più restrittiva, ma perché non ha scelto. Ha lasciato che la soglia precipitasse fuori dal luogo deputato a fissarla, e quando il legislatore rinuncia a disciplinare un conflitto etico quel conflitto non scompare: si sposta. Finisce nelle aule dei tribunali, nei comitati etici, negli ordini professionali, nei laboratori di ricerca, dove il diritto continua a essere costruito pezzo dopo pezzo fino al caso successivo. La macchina del CNR, in fondo, non dice nulla sul fine vita. Dice molto sul modo in cui, in una democrazia, chi rappresenta gli elettori e si impegna a tutelarne i diritti costituzionali, sceglie di non scegliere.
Cosa accadrà è difficile prevedere. In Italia la discussione sul fine vita è recentissima: in teoria comincia nel 1984, con la proposta di legge sull'eutanasia di Loris Fortuna, morto l'anno dopo, e per un ventennio ne parla quasi solo il Partito Radicale. Sul piano politico-giuridico la questione emerge con i casi Welby (2006) ed Englaro (2008-2009); poi arriva l'Associazione Luca Coscioni a fare sul serio, con le battaglie di disobbedienza civile condotte da Marco Cappato e Filomena Gallo.
Oggi chi lavora più decisamente in parlamento per una legge che recepisca la sentenza della Corte («no eutanasia» resta il mantra di quasi tutti gli attori politici) è la capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi, dentro uno scenario parlamentare frammentato al di là delle posizioni ufficiali dei partiti. Una cosa sembra certa: se si farà una legge, sarà molto restrittiva, e per tipico moralismo ipocrita italiota si cercherà di ridurre al minimo il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nell'erogazione della prestazione. Ma a pseudosoluzioni punitive, intese a ostacolare l'accesso a un diritto costituzionale pur riconosciuto, i cittadini di questo paese paiono assuefatti. Almeno dalla legge 40 in poi.
