La sperimentazione necessaria
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Sono molto deluso per la posizione del Corriere della Sera sul problema della sperimentazione animale (leggi articolo del 20/11/2011). Non è una novità, ma recentemente c’è stato un accanimento contro l’impiego degli animali senza alcun bilanciamento da parte di chi fa ricerca, non per divertimento ma nella speranza di dare sollievo alla sofferenza degli ammalati e trovare rimedi per tante malattie senza cura.
Si gioca molto sull’emotività anziché far conoscere le condizioni in cui oggi si sperimenta nel pieno rispetto della legislazione e con molteplici controlli. L’esultanza per la recente proposta della Commissione Affari Sociali è fuori luogo: porre ostacoli alla ricerca biomedica significa rallentare o impedire il progresso. Gli ammalati, i loro familiari, le loro associazioni hanno probabilmente un punto di vista diverso da quello di alcuni nostri politici, ma non vengono mai interpellati. Gli stessi politici appena hanno qualche problema di salute fanno certo ricorso ai farmaci, dimenticando che la disponibilità di trattamenti efficaci è sempre passata attraverso la sperimentazione animale. Utilizziamo tutti i giorni metodi “alternativi” che in realtà sono solo complementari. Enfatizzare il ruolo di questi metodi è contraddittorio. Se si considera che gli animali sono un modello imperfetto dell’uomo, a maggior ragione lo saranno poche cellule coltivate in provetta, l’estrema semplificazione di un organismo vivente.
Mi auguro che il proseguimento dell’iter parlamentare della proposta sulla sperimentazione animale tenga conto di queste considerazioni anziché di continuare ad alimentarsi di emotività.
Il testo approvato il 18 ottobre dalla Commissione Affari sociali della Camera
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 3.Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'implementazione dei metodi alternativi con il vincolo dello stanziamento di almeno il 33 per cento dei fondi al fine di contribuire economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e allo scopo di formare personale esperto nelle 3R anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b) vietare l'utilizzo di primati non umani del Nuovo e del Vecchio Mondo, cani, gatti, specie in via d'estinzione nel caso non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali;
c) predisporre nel caso si allevino, forniscano o utilizzano specie quali primati non umani, cani e gatti, forme di arricchimento ambientale nella piena ottemperanza del principio di Refinement;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali vietando fenotipi sofferenti e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;
e) prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandola qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;
f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ricerche per sostanze d'abuso, esperimenti bellici e xenotrapianti;
g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia se non nel caso in cui queste risultino più dolorose o traumatiche dell'esperimento stesso;
h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due
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