I dubbi sul dottorato in alto apprendistato
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E’ in corso il processo di approvazione del decreto MIUR sul nuovo “regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”. Una delle novità del nuovo regolamento è la possibilità di formazione dei dottorandi all’interno di aziende. Sono infatti equiparate alle borse di studio anche i contratti di apprendistato. Tali contratti sono regolati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, che prevede contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, inclusi i dottorati di ricerca. La regolamentazione e la durata di tali contratti è compito delle Regioni, in accordo coi datori di lavoro, le università e altre istituzioni formative, come gli istituti tecnici e professionali. In assenza di tali regolamenti regionali si possono stabilire convenzioni tra università e datori di lavoro. A loro volta le Università devono prevedere nei loro regolamenti di dottorato le condizioni e le modalità di formazione dei dottorandi che accettano i contratti di apprendistato. Le aziende con cui si possono fare convenzioni devono insistere nello stesso ambito territoriale dell’Università che gestisce i corsi di dottorato,
Pur riconoscendo che nel nuovo regolamento del dottorato si prescrive che le imprese candidate svolgano documentata attività di ricerca e sviluppo, data la situazione italiana, in cui le imprese che svolgono effettiva ricerca sono molto poche e ubicate in pochi ambiti territoriali, c’è la fondata preoccupazione che tali contratti di apprendistato, regolamentati da contratti collettivi di lavoro, siano un modo per consentire alle aziende di avere personale a basso costo grazie agli incentivi statali, ma non un percorso di formazione e avviamento effettivo alla ricerca.
Penso che, almeno nel primo anno di dottorato, i dottorandi debbono acquisire strumenti idonei per l’avviamento al campo di ricerca prescelto e che questo possa essere solo acquisito presso l’Università di riferimento del dottorando. Ma anche, negli anni successivi, l’attività di ricerca del dottorandi debba riguardare tematiche e progetti comuni dell’Università e dell’azienda, con ruoli complementari e sinergici per il raggiungimento dell’obiettivo finale. In tal modo si creano quelle condizioni, di cui il dottorando se ne avvantaggia e ne può trarre enormi benefici per il suo inserimento professionale e/o di ricerca post-dottorato. Il dottorando dovrebbe essere l’anello mancante che consente di trasferire la ricerca universitaria nel tessuto produttivo del Paese.
Solo in queste condizioni, i contratti di apprendistato previsti dal nuovo regolamento possono essere di aiuto ai corsi di dottorato. Diversamente, sono contratti di lavoro che con le solite 120 ore consentite da tali contratti per attività extra-lavorativa di formazione, non sono di utilità né per il dottorando né per il Paese.
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